ARSS Anna Reale ODV

image34

Statuto arss anna reale odv

ART. 1 (Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “ARSS Anna Reale ODV” (Anna Reale per la lotta alla sclerosi sistemica) assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. 

L’organizzazione ha sede legale in Contrada Piani n°10 nel comune di Castel Baronia (AV)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l’istituzione di sezione locali dell’organizzazione designando un coordinatore che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono: (art. 5 D.Lgs. 117/2017)

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- Interventi e prestazioni sanitarie;

- Prestazioni socio – sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni;

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

-  Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per svolgere le attività sopraelencate mette in atto le seguenti azioni:

a. attività di informazione e prevenzione sui problemi connessi alla salute delle persone ed in particolare sui problemi attinenti alla Sclerosi Sistemica, alle malattie fibrosanti e reumatologiche varie, con divulgazione delle nuove conoscenze e possibilità terapeutiche;

b. promozione di nuove iniziative rivolte alla conoscenza della Sclerodermia, di altre malattie reumatologiche, patologie correlate e/o complicazioni delle stesse promuovendone la diagnosi precoce;

c. promozione, informazione e sensibilizzazione sulla donazione degli organi, sull’importanza  di tale atto di generosità e solidarietà;

d. proposte di  programmi e strumenti per la crescita ed il rafforzamento delle realtà di volontariato esistenti. 

e. formazione e di qualificazione per gli aderenti e/o per privati cittadini interessati a diventare volontari attivi;

f. cooperazione con gli enti pubblici e privati per migliorare i rapporti tra i cittadini coinvolti nei problemi della Sclerosi Sistemica ed i soggetti e le strutture che erogano servizi e/o svolgono ricerca;

g. tutela della salute, dei diritti dei malati, dei lungoviventi di sclerosi sistemica e malattie collegate , dei loro familiari e delle persone in relazione con i predetti , e, in generale, ai diritti della persona riconosciuti dall’ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale;

L’organizzazione può attuare  qualsiasi attività svolta in maniera complementare, ausiliaria e sussidiaria sempre finalizzata al raggiungimento degli  obiettivi e scopi istituzionali, in attuazione  del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il raggiungimento  delle finalità e degli scopi statutari, l’Associazione può stipulare convenzioni  con il Comune e con altri Enti  e/o Associazioni sia pubblici  che privati nello svolgimento  di servizi. Potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed associazioni e può aderire ad Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.  L'associazione può pertanto assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della provincia di Avellino, di quello Regionale e limitrofo aderendo anche a organizzazioni nazionali, Europee ed internazionali.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. 

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 

Ci sono tre categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

· eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi;

· essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;

· essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;

· prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

· votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

· rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

· svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

· versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato 

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

· Assemblea dei soci 

· Organo di amministrazione

· Presidente

· Comitato Scientifico (eventuale) 

· Organo di controllo (eventuale)

· Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L’assemblea )

L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail , spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12  (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

· stabilire il numero dei componenti dell’organo di amministrazione;

· nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

· nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

· approva il bilancio;

· delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

· delibera sull'esclusione degli associati, 

· delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

· approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

· delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

· delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una sola delega. 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza inderogabile).

ART. 15 (Organo di amministrazione - ODA)

L’organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 

L’organo di amministrazione è formato da un numero dispari di cinque membri eletti dall’assemblea tra gli associati,per la durata di anni tre e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità è prevalente il voto del presidente.

Il presidente dell’organo di amministrazione è eletto dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione. 

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L’organo di controllo:

· vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei principi  di  corretta amministrazione;

· vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

· esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

· attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 (Tesoriere)

Il Tesoriere può essere nominato nella riunione d’insediamento dell’organo di amministrazione, all’interno dello stesso, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell’organizzazione di volontariato, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e dell’organo di amministrazione.

ART. 20 (Segretario)

L’organizzazione ha un segretario nominato dall’organo di amministrazione, il quale coordina le attività associative ed inoltre: 

a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell’organo di amministrazione e dell’assemblea;

b) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati; 

c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell’organizzazione; 

d) è responsabile della corrispondenza dell’organizzazione;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall’organizzazione o dal presidente.

ART. 21 (Comitato Scientifico - CS)

L’organo di amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre membri che durerà in carica per lo stesso periodo dell’organo di amministrazione che l'ha nominato. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, preferibilmente personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dall’organo direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell’associazione. Il Comitato Scientifico dovrà essere convocato di concerto dal Presidente dell’organo di amministrazione e dal Coordinatore del Comitato Scientifico. 

ART. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

· quote associative;

· contributi pubblici e privati;

· donazioni e lasciti testamentari;

· rendite patrimoniali;

· attività di raccolta fondi;

· rimborsi da convenzioni;

· ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 (I beni)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25  (Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26 (Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. 

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 28 (Personale retribuito)

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il  personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 29 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Responsabilità della organizzazione)

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31 (Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 32  (Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati,tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se previsto ), tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi .

ART. 33 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Altre informazioni